Art. 2.

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di cui all'articolo 1, per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
      2. La destinazione di cui al comma 1, da dividere in parti uguali fra le associazioni destinatarie, è stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi con le stesse modalità previste dalle leggi vigenti.